La discussione in Europa sul dividendo digitale si sta sviluppando in modo variegato (si veda l’intervento Cambini-Valletti). Il Parlamento europeo, approvando recentemente il cd. ‘terzo pacchetto’, ha chiesto espressamente un approccio coordinato sull’uso dello spettro radio liberato con il passaggio alla tv digitale, sollecitando “una risposta sul piano comunitario senza attendere l’entra in vigore delle direttive di riforma”, per evitare “una frammentazione, che conduce all’uso sub-ottimale della risorsa scarsa”, e chiedendo agli stati dell’Unione di “raggiungere un opportuno equilibrio tra flessibilità e grado di armonizzazione”.
Ora, ciascuno stato dell’Unione parte da un punto fermo: la necessità di rispettare le norme comunitarie, le quali impongono trasparenza e neutralità tecnologica nell’uso dello spettro. In concreto: procedure ad evidenza pubblica e non discriminazione nell’assegnazione. In ogni caso, ciascuno stato resta libero di dare attuazione a questi principi nei modi che ritiene più adeguati. Una sola necessità comune: avviare rapidamente l’utilizzo del digital dividend; dunque, non si può attendere il completamento dello switch over nel 2012.
Ferma restando l’applicazione dei principi comunitari, in Italia vi sono (come evidenzia nel suo intervento De Chiara) due ulteriori dati di fatto, presupposti che pregiudicano la possibilità di un’analisi completa e riducono le opzioni possibili. In primo luogo, lo switch over verrà realizzato con tempi differenti a seconda delle regioni. In secondo luogo, gli accordi internazionali (Ginevra 2006) impongono all’Italia un uso delle frequenze televisive diverso a seconda delle regioni, a causa dei limiti interferenziali ammessi di volta in volta con i paesi limitrofi. Le conseguenze di queste specificità sono evidenti: ogni regione restituirà un dividendo digitale differente, in qualità e quantità (non sempre gli stessi canali, non sempre lo stesso numero di canali).
Quanto sopra acquista un rilievo ancor più significativo se si considera che in ogni regione i problemi legati al digital divide sono diversi. E’ sufficiente vedere i piani di sviluppo della banda larga per capire che alcune regioni rischiano più di altre di rimanere arretrate. Per conformità orografica e diffusione della popolazione sul territorio, l’Italia è tra i paesi che soffriranno maggiormente di un diverso sviluppo regionale della banda.
Questi i presupposti da cui partire. Il governo, chiamato a gestire nel modo più idoneo la res publica (lo spettro frequenziale), dovrebbe utilizzare il digital dividend (anche) per correggere il digital divide; in particolare, considerate le specificità televisive, davvero tutte italiane, non può che agire sulla base delle premesse di cui sopra. E allora: l’assegnazione delle frequenze deve avvenire su base regionale. In ciascuna regione deve considerarsi come più efficiente l’allocazione della risorsa che contemperi una duplice esigenza: massimizzare le entrate dello stato – che se considerato obiettivo unico genera disastri: si ricordi l’UMTS - e garantire la fornitura dei servizi più utili, o necessari, a seconda della regione (per l’ampio spettro di servizi disponibili si veda l’intervento di Cave). Dunque, beauty contest, con componente economica dell’offerta non predominante, e con punteggi differenti – indicati nel bando - a seconda della modalità di utilizzo della risorsa (in ragione dei parametri di efficienza definiti). Incentivo dunque, non solo con AIP – administrative incentive prices - ma anche con valorizzazione diversa dell’occupazione della frequenza a seconda delle modalità d’uso, a fornire servizi ritenuti di volta in volta, su base regionale, più utili per la collettività o necessari nell’area di riferimento. Evidentemente, un eventuale trading dell’uso esclusivo delle frequenze così attribuite comporta il mantenimento della modalità d’uso per la quale le frequenze sono state assegnate.
Un’azione siffatta non contrasta con la normativa comunitaria (in quanto garantisce la neutralità dell’uso in ragione della tecnologia) né con quella nazionale: costituisce anzi una corretta (la migliore?) interpretazione dell’articolo 117 della Costituzione.
Vai agli altri articoli sul Dividendo Digitale:
L'attesa del dividendo digitale
di Augusto Preta e Giuseppe Richeri
Una commissione speciale per il dividendo digitale in Francia
di Albino Pedroia
Dividendo digitale. Cosa fa l'Europa, cosa non ha fatto l'Italia
di Nicola D'Angelo
Subito un percorso realistico per il dividendo digitale in Italia
di Piero De Chiara
Una valutazione economica sul dividendo digitale
di Carlo Cambini e Tommaso Valletti
The digital dividend in the UK
di Martin Cave