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La class action italiana: le questioni irrisolte

Rino Caiazzo

10 giu 2008

Parte II: Questioni irrisolte

  1. Compensi degli avvocati

 

Secondo le norme in questione non sono previste indicazioni specifiche per la determinazione del pagamento degli avvocati nelle azioni collettive. L’assenza di qualsiasi previsione normativa che determini i compensi degli avvocati, chi decide tali compensi e chi li debba pagare, inserisce un ulteriore elemento di confusione su come le azioni collettive dovranno operare. L’assenza di qualsiasi standard per la determinazione dei compensi potrebbe scoraggiare le persone dal prendere parte alle azioni collettive per paura di dover pagare alte parcelle. La stessa incertezza sul quantum, sul chi paghi e su come determinare l’ammontare potrebbe anche creare un disincentivo per le associazioni ad intraprendere azioni collettive.

Secondo la legge statunitense sulle class action, ci sono regole e standard ben sviluppati in merito all’ammontare e alle responsabilità relative ai compensi degli avvocati, alcune delle quali potrebbero essere applicate anche al contesto italiano. Mentre l’approccio generale americano è quello secondo cui ogni parte in causa paga le proprie spese legali,1 nel contesto delle azioni collettive il giudice  ha il potere di decidere, nell’ambito della sua decisione finale, chi dovrà pagare i ragionevoli compensi degli avvocati, come autorizzato da statuto o da accordo delle parti. Non ci sono standard sostanziali per determinare una giusta determinazione delle spese legali,2 ma l’articolo 23 (h) delle Leggi Federali sulla Procedura Civile (Federal Rules of Civil Procedure) prevede una procedura tramite la quale una mozione può essere presentata alla Corte – di solito tramite un difensore nell’azione collettiva – per richiedere tale determinazione.

Sia i partecipanti all’azione collettiva che le parti che potrebbero dover pagare le spese hanno il diritto di opporsi a tale mozione. In giurisprudenza ci sono metodi ben determinati per il calcolo dei compensi da parte dei giudici. Questi hanno anche la facoltà di ridurre i compensi degli avvocati come condizione per affidare loro l’azione collettiva (la nomina deve infatti essere ratificata dai giudici competenti). In molti casi infatti si verificano veri e propri competing bids per ottenere la nomina.

  1. Determinazione del quantum del risarcimento

 

L’ammontare del risarcimento da assegnare alla categoria è lo scopo principale dell’azione collettiva. La procedura per la determinazione del quantum predisposta nella legge italiana è vaga ed incerta. La legge semplicemente statuisce che il giudice può solo disporre i criteri in base ai quali l’ammontare deve essere determinato, includendo, laddove possibile, una somma minima che sarà pagata ad ogni membro della categoria. Il convenuto soccombente deve presentare la proposta di una specifica somma che sarà pagata ai singoli che hanno aderito all’azione collettiva, che deve però essere da essi accettata. Altrimenti, l’ammontare viene determinato da una camera di conciliatori istituita presso il tribunale competente.

E’ dubbio cosa avviene se la proposta viene approvata dalla maggioranza dei partecipanti all’azione collettiva, ma non all’unanimità. Ed è anche poco chiaro come funzioni la predetta camera di conciliazione: si tratta di un meccanismo arbitrale o di mediazione? Non ci sono disposizioni sulle modalità di appello della decisione della camera di conciliazione, nessuna indicazione nemmeno sulle conseguenze nel caso in cui manchi una tale decisione. L’imprevedibilità di tale struttura potrebbe non solo impedire la concessione di risarcimenti adeguati, ma anche scoraggiare le parti legittimate dal partecipare ad una class action in cui i benefici potenziali sono particolarmente difficili da individuare.

Un approccio in cui il giudice determina il quantum del risarcimento, come nel contesto americano, e che può essere appellato mediante i canali giudiziali stabiliti, offre un crescente livello di certezza e prevedibilità in quanto le decisioni giudiziali impegnative sono ben definite, trasparenti e comprensibili. Il giudice è anche l’unico ad aver ascoltato le argomentazioni delle parti ed analizzato le prove, quindi ha la miglior comprensione della causa da cui deve scaturire il risarcimento.

  1. Ammissibilità della class action

 

Un’ultima, ma importante lacuna nella nuova normativa italiana sulla class action è rappresentata dalla mancanza di dettagliate linee guida riguardo ai casi in cui un’azione collettiva dovrebbe essere giudicata ammissibile. La normativa italiana statuisce solo che il giudice deve verificare che non ci sia conflitto di interessi, che ci sia un interesse collettivo ad agire e che l’azione non sia manifestamente infondata, prima di permettere che un’associazione o un comitato di consumatori proceda con una class action.

La normativa statunitense sulla class action comprende delle linee guida molto dettagliate per la determinazione dell’ammissibilità, oltre a beneficiare di un ampio corpo di giurisprudenza sviluppata minuziosamente su quest’argomento.

Il significato di ammissibilità nel contesto della class action italiana diventerà probabilmente più chiaro mano a mano che i procedimenti verranno decisi e si creerà una giurisprudenza in materia. Nel frattempo, in mancanza di formali linee guida scritte, esiste l’effettivo pericolo che i giudici italiani non sviluppino una interpretazione uniforme in tema di “ammissibilità”. Per evitare discriminazioni di trattamento nei casi concreti, le future modifiche alla normativa italiana dovrebbero specificare dettagliate linee guida in proposito.

Conclusioni

La nuova legge italiana sulla class action può essere un importante strumento per la tutela dei diritti dei consumatori. Si tratta, ad ogni modo, di una normativa totalmente nuova per il nostro paese, al momento caratterizzata da numerose incertezze, contraddittorietà e, probabilmente, inefficienza complessiva. Essa è probabilmente, ed auspicabilmente, destinata a subire modifiche ed aggiustamenti in futuro. Una maggiore aderenza al modello nordamericano rispetto alle norme adottate in Italia aiuterebbe senz’altro in tal senso. 

Come menzionato nell’introduzione, nel settore delle comunicazioni elettroniche la class action rappresenterà una novità devastante rispetto all’attuale grado di tutela assicurato dall’ordinamento italiano ai consumatori e la conseguente situazione di rischi potenziali a cui sono esposte le imprese. Il tutto sarà amplificato dall’applicazione che delle recenti norme sulle pratiche commerciali scorrette sta già facendo in tale settore l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Presidente Catricalà non a caso aveva tempo fa annunciato che tali norme sarebbero state utilizzate nella fase iniziale  in particolare nei casi relativi alle comunicazioni elettroniche, oltre che in quelli relativi ad energia e servizi finanziari.

Va ricordato infatti che l’azione di accertamento svolta dall’Autorità in materia, per prassi e per norme di procedura (il tribunale investito da una class action ha facoltà di sospendere tale procedimento se il caso pende anche davanti all’Autorità Garante, al fine di conoscerne previamente la decisione) potrà influenzare in modo determinante l’esito della class action nei casi diappunto di pratiche commerciali scorrette e violazioni antitrust, molto frequenti nel settore delle comunicazioni elettroniche.


1 Steven Baicker-McKee, A student’s guide to the federal rules of civil procedure, 9th ed. (St. Paul, MN: Thomson/West, 2006), 523

2 Ibid.

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